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[1]Le pene comminate con la presente legge non pregiudicano l'applicazione dello maggiori pene previste dalle leggi in vigore, qualora il fatto costituisca reato piu' grave.
[2]Indipendentemente dalla denuncia alla autorita' giudiziaria e dall'applicazione delle sanzioni penali, quando le violazioni di cui alla presente legge siano commesse da esercenti la vendita al pubblico, il Prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni puo' ordinare la sospensione dell'attivita' di vendita del colpevole fino a tre mesi.
Testo in vigore dal 18 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
