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Il pubblico funzionario o il medico che nell'esercizio delle funzioni ad esso demandate, in qualsiasi modo attribuisca o faccia attribuire ad alcuno razioni che non gli spettano o maggiori di quelle che gli spettano, e' punito con l'ammenda da lire cento a lire mille.

Testo in vigore dal 18 giugno 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-06;577~art5 · fonte del testo

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