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Il Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, e con quello per l'interno, ha facolta' di disporrei con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, il razionamento di generi di consumo, di mano in mano che se ne presenti la necessita', e di emanare le relative norme di esecuzione.
Testo in vigore dal 18 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
