Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
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2 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1975 al 25 aprile 2001. 453 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per la copertura dei posti che, per effetto della presente legge, si rendono disponibili nei ruoli delle carriere direttive di cui al primo comma dell'articolo 2, il Ministro per le finanze puo' indire, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concorsi speciali su base regionale o per piu' regioni. Le prove d'esame dei concorsi speciali di cui al precedente comma da svolgere nel capoluogo della regione o in uno dei capoluoghi delle regioni, sono le seguenti:
tolto: 1) una prova scritta, consistente nello svolgimento di un componimento diretto ad accertare la preparazione dei candidati nelle materie giuridiche ed economiche ed avente attinenza con il diritto amministrativo, il diritto privato, il diritto tributario, la scienza delle finanze e l'economia politica;
tolto: 2) un colloquio, diretto principalmente ad accertare la preparazione del candidato ed avente ad oggetto le materie indicate al numero 1), nonche' nozioni di diritto penale e di contabilita' di Stato. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno sette decimi. Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al presente articolo sono nominate con decreto del Ministro per le finanze e sono composte da: un magistrato amministrativo o ordinario, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato od equiparata, presidente; l'intendente di finanza del capoluogo dove si svolgono le prove d'esame, oppure un funzionario in servizio presso la stessa intendenza di finanza con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione, nonche' tre funzionari dei ruoli del Ministero delle finanze, con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione o equiparata, membri; questi ultimi possono essere nominati, anche in deroga all'ultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, fra il personale in quiescenza di corrispondente qualifica. Possono essere nominate sottocommissioni d'esame, con la procedura e nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Le funzioni di segretario delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni di concorso sono svolte da un funzionario della intendenza di finanza del capoluogo dove si svolgono le prove d'esame con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, nei concorsi speciali di cui al primo comma, si applicano le disposizioni contenute in materia dal testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dal relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. I concorsi speciali previsti dal presente articolo sono unici per entrambi i ruoli.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-08-04;397~art7 · fonte del testo
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