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[1]Le firme dei podesta' sui certificati di cui all'art. 3, quando questi sono prodotti fuori della giurisdizione del comune in cui furono rilasciati, devono essere, a cura dei pensionati, fatte legalizzare dal Luogotenente generale in Albania di Sua Maesta' il RE IMPERATORE o dai capi degli Uffici provinciali che ne dipendono, le cui firme, quando i documenti siano inviati fuori del Regno di Albania, devono essere legalizzate dal Ministero italiano degli affari esteri.

[2]La legalizzazione da parte del Ministero italiano degli affari esteri non occorre, se il certificato viene trasmesso direttamente alla Intendenza di finanza - Ufficio provinciale del Tesoro - in Roma, dalla Luogotenenza generale o dagli Uffici provinciali sopra indicati.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-12-21;1691~art4 · fonte del testo

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