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I pensionati di guerra albanesi, prima di effettuare la riscossione delle rate mensili dei loro assegni, devono produrre all'Istituto di credito corrispondente del Tesoro in Albania, o trasmettere, nel caso di pagamenti per mezzo di assegni in divisa albanese, alla Intendenza di finanza - Ufficio provinciale del Tesoro - in Roma, un certificato in lingua albanese e italiana, rilasciato dai podesta' dei Comuni di loro residenza ed attestante:
- a)il cognome e nome del beneficiario;
- b)il numero d'ordine generale di iscrizione dell'assegno presso l'Amministrazione che lo ha deliberato;
- c)il bilancio cui l'assegno fa carico;
- d)che il beneficiario e' vivente;
- e)che il beneficiario non ha perduto la cittadinanza albanese ne' acquisito una cittadinanza straniera diversa da quella italiana;
- f)che il beneficiario non ha riportato condanna che lo privi, in tutto o in parte, del godimento della pensione, per i reati contemplati dal Codice penale, e dagli articoli 46 e 49 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491;
- g)inoltre, qualora si tratti di beneficiaria di pensione di riversibilita' o di intestataria di assegno di integrazione, che essa conserva tuttora lo stato vedovile o nubile;
- h)che le condizioni indicate alle lettere d), e) ed f) sussistono ancora per i figli e gli orfani di ambo i sessi, minorenni o inabili al lavoro, I quali siano intestatari di assegni di integrazione.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1943 al 16 dicembre 2009
