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Gli interessi di ritardato pagamento decorrono dalla data della presa di possesso dei terreni espropriati alla data di decorrenza delle cedole annesse ai titoli del Prestito per la riforma fondiaria emessi in forza delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e corrisposti in pagamento delle indennita' di espropriazione. Qualora i frutti pendenti all'atto della presa di possesso dei terreni non siano stati acquisiti da parte degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria, gli interessi decorreranno dall'inizio dell'annata agraria successiva. Nella liquidazione degli interessi si applicano le norme di cui alla legge 11 febbraio 1952, n. 70.

Testo in vigore dal 30 marzo 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-03-15;156~art6 · fonte del testo

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