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Per le spese concernenti il X Censimento generale della popolazione e il IV Censimento generale dell'industria e del commercio e' autorizzata l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica della somma di lire 6.427 milioni cosi' ripartita: lire 5.842 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63; lire 585 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64. Per i censimenti di cui al comma precedente e' inoltre autorizzata l'assegnazione all'Istituto centrale di statistica della somma di lire 1.500 milioni, da devolvere a favore dei Comuni a titolo di contributo nelle spese da essi sostenute in dipendenza dei detti censimenti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno saranno stabilite le norme per la ripartizione tra i Comuni della detta somma di lire 1.509 milioni.

Testo in vigore dal 11 settembre 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1341~art2 · fonte del testo

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