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Gli oneri derivanti all'Ente italiano di servizio sociale (EISS) per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori sociali trasferiti allo Stato e alle regioni, gli oneri previdenziali per tale personale dovuti dall'EISS all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'ammontare dell'indennita' di trattamento di fine rapporto dovuta allo stesso personale, oltre agli interessi maturati, sono determinati per il 1991 in lire 3 miliardi. Il relativo onere e' posto a carico, per il medesimo esercizio, delle disponibilita' esistenti nel fondo di tesoreria istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. La corrispondente somma e' a tal fine iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1991. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1992 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-12-31;436~art1 · fonte del testo

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