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Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per gli adempimenti prescritti nelle materie di cui alla legge 15 febbraio 1974, n. 36, alla legge 11 giugno 1974, n. 252, ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675, puo' richiedere agli enti di cui alla sezione I della tabella annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70, il distacco, per un periodo non superiore a diciotto mesi, presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di personale con qualifica non dirigenziale nel numero massimo di venti unita'. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Testo in vigore dal 27 luglio 1982 al 3 novembre 1984

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-07-22;472~artunico · fonte del testo

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