Art. 20 — Regolamento di esecuzione

Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 21-30 marzo 2001, n. 84 (in G.U. 1a s.s. 4/4/2001, n. 14) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), limitatamente all'inciso "e le province autonome di Trento e Bolzano"".

Testo vigente dal 5 aprile 2001

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 84/2001

    Ha colpito questo articolo
    30 marzo 2001

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 20 della legge 12 marzo 1999, n. 68, limitatamente all'inciso "e le province autonome di Trento e Bolzano". Tale disposizione, infatti, nell'introdurre a carico delle Province autonome di Trento e Bolzano un ampio obbligo di conformazione - con indistinto riferimento a tutto l'ambito delle rispettive competenze - alla normativa statale secondaria da emanarsi per l'attuazione della stessa legge n. 68 (recante norme per il diritto al lavoro dei disabili), pretende, in contrasto con le norme (artt. 2 e 3) del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, di porsi in posizione sovraordinata rispetto alle competenze costituzionalmente garantite delle Province autonome, così alterando il rapporto tra competenze statali e provinciali, a vantaggio delle prime. - Sulla regola della separazione fra fonti secondarie statali e fonti regionali e sull'inibizione per i regolamenti dello Stato a disciplinare materie riservate alla competenza regionale, v. sentenze (qui richiamate) n. 507/2000 e n. 352/1998; n. 250/1996, n. 420/1999, n. 482 e n. 333/1995, n. 461/1992 e n. 97/1992. - Sull'efficacia della regola anzidetta anche nei confronti delle Province autonome, sentenza n. 31/2001. - Per una precedente dichiarazione di incostituzionalità di una analoga previsione dell'obbligo di conformazione delle Province autonome a norme di indirizzo e coordinamento, v. sentenza n. 49/1991.

    Art. 20 Norme per il diritto al lavoro dei disabili

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 5 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1999 al 5 aprile 2001.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 21-30 marzo 2001, n. 84 (in G.U. 1a s.s. 4/4/2001, n. 14) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), limitatamente all'inciso "e le province autonome di Trento e Bolzano"".

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urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68~art20 · fonte del testo

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