Il pagamento dei contributi assegnati dal Ministero dell'interno sugli stanziamenti dello stato di previsione della spesa per l'assistenza pubblica ad istituti, enti, associazioni e comitati, a titolo di concorso nelle spese dai predetti sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento dell'assistenza estiva e invernale ai minori bisognosi, e' decentrato alle prefetture con le modalita' di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908, ferme restando le attribuzioni del predetto Ministero per quanto concerne la concessione dei contributi medesimi.

Testo vigente dal 3 gennaio 1966

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-12-15;1425~artunico · fonte del testo

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