In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, e sempre che non sia possibile provvedervi con mandato diretto, e' consentito il pagamento a mezzo aperture di credito delle spese sottoindicate che riguardano le attribuzioni devolute al Ministero dell'interno a norma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, entro i limiti d'importo per ciascuna spesa a fianco indicata:

  • a)per la istituzione e il mantenimento di centri di raccolta e di smistamento, mense, posti di ristoro e per le spese oc- correnti alla mobilitazione dei centri di raccolta.................................. L. 50.000.000
  • b)per la istituzione ed il mantenimen- to di case di cura, di convalescenza e di ricovero e per i rimborsi ad enti, istitu- ti, associazioni e comitati per le presta- zioni relative all'assistenza sanitaria effettuate per conto del Ministero del- l'interno alle categorie previste dal- l'art. 1 del decreto legislativo luogote- nenziale 31 luglio 1945, n. 425 e dal- l'art. 1 del decreto legislativo luogote- nenziale 28 settembre 1945, n. 646, non- che per l'assistenza sanitaria e farma- ceutica in genere......................... " 15.000.000
  • c)per l'istituzione ed il mantenimento di case di ricovero per minorenni e per i rimborsi ad enti, istituti ed associazioni e comitati per le prestazioni assistenzia- li, escluse quelle sanitarie effettuate per conto del Ministero dell'interno a fa- vore dei minorenni appartenenti alle cate- gorie di cui all'art. 1 del decreto legi- slativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646. " 100.000.000
  • d)per sussidi in danaro per l'assi- stenza, esclusa quella nel campo dell'i- struzione e nel campo dell'avviamento ed addestramento professionale, alle persone disoccupate e bisognose indicate dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, escluse le fami- glie dei prigionieri di guerra............ " 25.000.000
  • e)per l'assistenza in natura da effet- tuarsi mediante distribuzione di indumen- ti, effetti letterecci, utensili casalin- ghi, vettovaglie, oggetti vari agli assi- stibili bisognosi e spese inerenti ai ser- vizi di approvvigionamento e distribuzione " 15.000.000

Testo vigente dal 2 febbraio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-01-05;7~art2 · fonte del testo

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