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Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui contratti alla data della presente legge viene accordato qualora, in seguito ad accordi fra mutuanti e mutuatari, i mutui originari siano trasformati in guisa da limitare gli interessi a carico del debitore in quella misura che sia riconosciuta equa dal Comitato e siano inoltre attuate quelle riduzioni e facilitazioni degli altri oneri ritenute dal Comitato necessarie per il risanamento finanziario dell'azienda.

Testo in vigore dal 20 giugno 1932 al 28 giugno 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-05-26;627~art8 · fonte del testo

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