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Il contributo per l'alleggerimento dei mutui onerosi gia' contratti alla data della presente legge, da concedersi in forma di contributo sugli interessi, potra' arrivare al massimo al 3 per cento all'anno, in modo da lasciare a carico dell'azienda alberghiera un interesse libero da ammortamenti, non inferiore al 5 per cento. Nella deliberazione di concessione del contributo statale sara' indicato anche il numero degli anni per i quali lo stesso dovra' decorrere.

Testo in vigore dal 20 giugno 1932 al 28 giugno 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-05-26;627~art4 · fonte del testo

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