Art. 9 — Vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Le funzioni di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni poste con la presente legge e con le decisioni della CIP, di cui al comma 2 dell'articolo 1, spettano al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ove si constati che uno o piu' lotti di munizioni, provvisti del contrassegno di controllo, non siano rispondenti ai requisiti prescritti, previo l'espletamento di una ulteriore prova presso il Banco nazionale di prova, e' disposto il ritiro del lotto o dei lotti dal commercio. Il provvedimento e' adottato, senza indugio, dal direttore del Banco nazionale di prova. Qualora la difformita' dei requisiti di cui al comma 2 riguardi unicamente eccesso di pressioni, o parametri equivalenti, il fabbricante puo' essere autorizzato a rimettere in vendita le munizioni dopo aver apposto le indicazioni previste per le munizioni da caccia a pallini per armi ad anima liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni che sviluppano pressioni superiori a quelle normali. Nel caso di ritiro del lotto o dei lotti dal commercio il direttore del Banco nazionale di prova comunica il provvedimento al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla Commissione di cui all'articolo 8 ed all'ufficio permanente della CIP, fornendo tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione del lotti stessi.

Testo vigente dal 10 dicembre 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-12-06;509~art9 · fonte del testo

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