Art. 2 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 1992, N. 109
Il marchio, anche se di fantasia, non deve comunque indurre in inganno il consumatore.
Testo vigente dal 3 marzo 1992
Il marchio, anche se di fantasia, non deve comunque indurre in inganno il consumatore.
Testo vigente dal 3 marzo 1992
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 12 febbraio 1968 al 3 marzo 1992. 17 parole tolte.
tolto: E' vietata l'aggiunta di qualsiasi aggettivo qualificativo e di qualsiasi illustrazione alle denominazioni di cui all'articolo precedente.Il marchio, anche se di fantasia, non deve comunque indurre in inganno il consumatore.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-01-27;35~art2 · fonte del testo
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