Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 giugno 1976 al 15 luglio 1991. Leggi il testo vigente →

Gli impianti di produzione del calore destinato al riscaldamento degli ambienti, alimentati da combustibili liquidi o gassosi, gia' installati negli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione e aventi una potenza termica al focolare eguale o superiore a 100 mila kcal/h, devono essere dotati di un sistema automatico di regolazione del calore fornito all'impianto di utilizzazione in relazione alle variazioni della temperatura, entro i termini che saranno indicati nel regolamento di esecuzione, in relazione alla potenza termica degli impianti ed alle esigenze delle diverse zone. Tali termini non potranno comunque superare i cinque anni successivi alla entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 7 giugno 1976 al 15 luglio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-03-30;373~art6 · fonte del testo

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