Provvedimento abrogato dalla l. 9 gennaio 1991, n. 10.
Abrogato dal 15 luglio 1991
Provvedimento abrogato dalla l. 9 gennaio 1991, n. 10.
Abrogato dal 15 luglio 1991
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2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1976 al 15 luglio 1991. 350 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, fermo restando l'obbligo della licenza edilizia prevista dalla vigente legge urbanistica, il committente di edifici di cui al primo e secondo comma dell'articolo 14 prima dell'inizio dei lavori deve depositare al competente ufficio comunale in allegato al progetto esecutivo, una documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico a quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione. Per le classi di edifici nuovi o ristrutturati che saranno indicate dal regolamento di esecuzione, i comuni debbono procedere a verifica della conformita' delle opere eseguite alle norme della presente legge entro sei mesi dalla data di fine lavori dichiarata dal committente. La licenza di uso o di abitabilita' non puo' essere rilasciata se gli accertamenti non hanno dato esito positivo. In tutti gli altri casi il progettista, il costruttore e il direttore dei lavori devono rilasciare una dichiarazione congiunta con la quale, ciascuno per gli obblighi che gli competono, certifica sotto la propria responsabilita' la rispondenza dei lavori eseguiti alla documentazione depositata dal committente a norma del primo comma. Tale dichiarazione e' necessaria per il rilascio della licenza di uso o di abitabilita'. Il comune altresi' ha facolta' di procedere a verifica entro 5 anni dalla data di fine lavori. La verifica puo' essere effettuata anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile e del conduttore. In tutti i casi il comune puo' procedere al controllo dell'osservanza delle norme della presente legge sia in relazione al progetto dei lavori sia in corso di esecuzione dei lavori stessi. In caso di accertamento di difformita' in corso d'opera, il sindaco puo' sospendere l'esecuzione dei lavori di costruzione e deve in ogni caso informare il prefetto per la irrogazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 18. Puo' altresi' ordinare, quando cio' sia possibile, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste. Il regolamento di esecuzione definira' il contenuto, le modalita' e i termini per la presentazione della documentazione e della dichiarazione di fine lavori e la procedura da seguire in caso di introduzione di varianti al progetto originaleaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 10.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-03-30;373~art17 · fonte del testo
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