Provvedimento abrogato dalla l. 9 gennaio 1991, n. 10.
Abrogato dal 15 luglio 1991
Provvedimento abrogato dalla l. 9 gennaio 1991, n. 10.
Abrogato dal 15 luglio 1991
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1976 al 15 luglio 1991. 125 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Durante il funzionamento degli impianti di riscaldamento la temperatura massima interna degli edifici non deve essere superiore ai 20°C, con le eccezioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 e con le modalita' indicate dal regolamento di esecuzione. I contratti relativi all'esercizio di impianti di riscaldamento non possono prevedere la erogazione di una temperatura superiore a quella indicata nel primo comma ne', a pena di nullita' delle clausole stesse, clausole tendenti a favorire l'aumento del consumo di combustibile. Per i contratti che contengono clausole difformi, si applica l'articolo 1339 del codice civile. In caso di necessita' e comunque per contenere i consumi energetici, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, puo', con proprio decreto, disciplinare la fornitura dei combustibili per il riscaldamento degli edificiaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 10.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-03-30;373~art11 · fonte del testo
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