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[1]Sulla parte di aggio Conseguito da commessi vincitori dei concorsi, eccedente le L. 13.000 e ridotta del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e' imposto un contributo a favore dello Stato in ragione del 10 per cento all'anno.
[2]Identico contributo, e parimenti commisurato, e' imposto sulla parte dell'aumento di aggio conseguito dai ricevitori vincitori dei concorsi, che ecceda le L. 5000, limitatamente alla parte di aggio al disopra di L. 20.000.
[3]Il contributo sara' applicato per tre anni dalla effettiva immissione in servizio nel banco conferito.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1933 al 16 dicembre 2009
