Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 febbraio 1933 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Sulla parte di aggio Conseguito da commessi vincitori dei concorsi, eccedente le L. 13.000 e ridotta del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e' imposto un contributo a favore dello Stato in ragione del 10 per cento all'anno.

[2]Identico contributo, e parimenti commisurato, e' imposto sulla parte dell'aumento di aggio conseguito dai ricevitori vincitori dei concorsi, che ecceda le L. 5000, limitatamente alla parte di aggio al disopra di L. 20.000.

[3]Il contributo sara' applicato per tre anni dalla effettiva immissione in servizio nel banco conferito.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-12-29;2000~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari