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[1]I banchi di lotto comunque vacanti saranno posti a concorso e conferiti:

[2]nel limite di aggio da L. 10.000 a L. 20.000 ai ricevitori personalmente estorcenti, in base alla durata del servizio prestato nel banco di cui sono titolari; e, subordinatamente, in base all'anzianita', ai commessi di carriera che abbiano prestato servizio stabile per un periodo minimo di 20 anni;

[3]con aggio di oltre L. 20.000, ai ricevitori personalmente esercenti, in base all'aggio del banco di cui sono titolari, con l'aumento di L. 23 per ogni mese intero di servizio prestato da ricevitore, quale che sia il periodo di gestione e l'aggio del banco stesso.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-12-29;2000~art2 · fonte del testo

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