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Al termine delle ferme e rafferme speciali previste dagli ordinamenti in vigore per ciascuna forza armata, i militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica possono restare in servizio volontario mediante successive rafferme biennali fino all'eta' di 53 anni. Per la concessione di dette rafferme continuano ad applicarsi le norme in vigore per ciascuna forza armata.

Testo in vigore dal 2 luglio 1964 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-06-10;447~art2 · fonte del testo

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