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[1]L'iscrizione nell'albo e' richiesta come condizione per l'esercizio della professione nel Regno e nelle sue colonie e protettorati.

[2]Pero' i sanitari che abbiano qualita' di impiegato inscritto in un ruolo organico di una pubblica Amministrazione dello Stato, o delle Provincie, o dei Comuni, sono soggetti all'eventuale disciplina dell'Ordine soltanto per cio' che riguarda il libero esercizio; esclusa ogni ingerenza dell'Ordine stesso nei rapporti dei sanitari con le pubbliche Amministrazioni.

Testo in vigore dal 19 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-10;455~art3 · fonte del testo

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