Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1924 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]((Il Prefetto esercita la sua sorveglianza su tutto l'andamento e funzionamento degli Ordini, ed in caso di urgenza invia apposito commissario presso gli Ordini stessi, che non possano per qualsiasi motivo funzionare.

[2]I consigli amministrativi degli Ordini possono, inoltre, essere sciolti quando siano accertate gravi irregolarita' nel funzionamento amministrativo o contabile dell'Ordine, o quando, nonostante gli inviti rivolti, persistano a violare gli obblighi loro imposti per legge, o svolgano attivita' che comunque possano turbare il regolare andamento dei pubblici servizi sanitari.

[3]Deve procedersi alle nuove elezioni entro il termine di tre mesi, salvo proroga per giustificati motivi fino a sei mesi.

[4]Lo scioglimento e la proroga sono ordinati per decreto, del Prefetto, sentito il parere del Consiglio di prefettura.

[5]Contro il decreto di scioglimento del Prefetto e' ammesso entro 15 giorni, ricorso al Ministro dell'interno, che provvede definitivamente)).

Testo in vigore dal 30 gennaio 1924 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-10;455~art10bis · fonte del testo

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