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Quando i lavori il cui appalto sia stato aggiudicato a seguito di gara con aumento dell'offerta debbano essere effettuati con il concorso o con il contributo dello Stato, il concorso od il contributo e' esteso, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, all'importo della spesa aggiuntiva derivante dalla offerta dell'impresa aggiudicataria. I provvedimenti di integrazione del concorso o contributo dello Stato previsti nel primo comma saranno impegnati nell'esercizio di competenza e, qualora le disponibilita' di bilancio non lo consentano, a carico del corrispondente capitolo di spesa dell'esercizio successivo. La facolta' di cui al precedente comma si applica per le gare in aumento espletate fino al 31 dicembre 1970 e gli impegni a carico dell'esercizio successivo non possono superare il 15 per cento dello stanziamento di competenza dell'anno 1970. Per ottenere la concessione del concorso o del contributo integrativo, l'ente appaltante invia all'amministrazione competente, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, la richiesta per l'integrazione di finanziamento allegandovi il processo verbale della gara andata deserta, il processo verbale dell'aggiudicazione in aumento e l'aggiornamento globale della perizia di spesa. Per le opere finanziate con mutuo della Cassa depositi e prestiti, la concessione del contributo o del concorso integrativo comporta l'adeguamento del mutuo.

Testo in vigore dal 17 luglio 1970 al 4 giugno 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-07-03;504~art3 · fonte del testo

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