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[1]Gli atti di nascita che saranno redatti in difformita' dell'art. 1 sono rettificati di ufficio, ad istanza del pubblico ministero, col procedimento degli articoli 845 e 846 del Codice di procedura civile, sentite o chiamate in ogni caso le parti interessate, e tenendo conto, in quanto e' possibile, del loro desiderio per la scelta del nuovo nome.
[2]Sono pure rettificati di ufficio a norma del comma precedente gli atti di nascita di persone tuttora viventi, anche se redatti antecedentemente alla presente legge, quando contengano nomi che rechino offesa all'ordine pubblico, o al sentimento nazionale o religioso.
Testo in vigore dal 13 marzo 1928 al 16 dicembre 2009
