Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1928 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Negli atti di nascita e' vietato di imporre cognomi come nomi, di imporre nomi e, per i figli di ignoti, anche cognomi ridicoli o vergognosi, o che rechino offesa all'ordine pubblico, o al sentimento nazionale o religioso o che siano denominazioni geografiche di luoghi.

[2]E' vietato altresi' di dare ai figli di ignoti nomi e cognomi che possono farne sospettare l'origine, ovvero cognomi appartenenti a famiglie illustri, o comunque note nel luogo dove l'atto di nascita e' formato.

[3]Se il dichiarante proponga un nome vietato a norma di questo articolo, il nome sara' scelto dall'ufficiale dello stato civile, salvo alla parte interessata il ricorso al tribunale.

Testo in vigore dal 13 marzo 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-03-08;383~art1 · fonte del testo

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