I Comuni e le Provincie sono tenuti ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili ed a provvedere a nuova valutazione con deliberazione dei rispettivi Consigli. 3 A mente di detta ricognizione, dovranno essere aggiornati i relativi inventari, con indicazione della destinazione e dell'eventuale reddito. 3 Il termine per gli adempimenti di cui al primo comma e' di un triennio per le Provincie ed i Comuni capoluogo di Provincia e di un biennio per gli altri Comuni, dalla entrata in vigore della presente legge. Per gli adempimenti di cui al secondo comma, il termine e' di mesi sei dalla comunicazione di approvazione della delibera da parte della Giunta provinciale amministrativa.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 luglio 1965, n. 817

3

La L. 5 luglio 1965, n. 817 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1)che "Il termine per gli adempimenti di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 16 settembre 1960, numero 1014, e riaperto fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge". La stessa L. ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Il termine per gli adempimenti previsti al secondo comma dello stesso articolo e' di mesi sei dalla comunicazione dell'approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa, della deliberazione relativa alla nuova valutazione".

Testo vigente dal 4 agosto 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 agosto 1965

Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1960 al 4 agosto 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 5 luglio 1965, n. 817

    La L. 5 luglio 1965, n. 817 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1)che "Il termine per gli adempimenti di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 16 settembre 1960, numero 1014, e riaperto fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge". La stessa L. ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Il termine per gli adempimenti previsti al secondo comma dello stesso articolo e' di mesi sei dalla comunicazione dell'approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa, della deliberazione relativa alla nuova valutazione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-09-16;1014~art29 · fonte del testo

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