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[1]Qualora, nei Comuni ai quali sia assegnato un segretario comunale dal grado 8° al 5° della tabella A annessa al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, non sia possibile provvedere, nei modi indicati nei primi due commi dell'art. 192 del citato testo unico, alla sostituzione dei segretari comunali richiamati alle armi, il prefetto puo' affidare l'incarico a persone fornite di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 175 del testo unico predetto, o, in mancanza, di licenza di scuola media inferiore, ovvero, col consenso del Regio provveditore agli studi, ad insegnanti dell'ordine elementare.
[2]L'incaricato, prima di assumere servizio, deve prestare la promessa solenne di cui all'art. 187 del citato testo unico della legge comunale e provinciale.
[3]Con lo stesso provvedimento d'incarico il prefetto determina la retribuzione in misura non superiore ai due terzi dello stipendio iniziale e del supplemento del servizio attivo, inerenti al posto del segretario da sostituire, esclusa ogni altra indennita'.
Testo in vigore dal 8 novembre 1940 al 16 dicembre 2009
