Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1949 al 11 maggio 1957. Leggi il testo vigente →

I contributi ai proprietari in base agli articoli 1 e 2 della presente legge sono determinati in rapporto aia, spesa ammissibile a norma del successivo art. 5 per la ricostruzione dei fabbricati e di unita' immobiliari che risultino simili per tipo e identici per volume a quelli preesistenti alla distruzione causata dagli eventi bellici. Sulla eventuale eccedenza di volume non compete alcun contributo. Nei Comuni non capoluogo di provincia e' ammesso che la ricostruzione sia contenuta in un volume minore ma, comunque non inferiore alla meta' del fabbricato distrutto. In tale caso il contributo di cui all'art. 1 sara' concesso in proporzione della spesa determinata per la quota di fabbricato che viene ricostruito senza pregiudizio del diritto al contributo per la ricostruzione della restante parte del fabbricato, purche' questa, avvenga in unica soluzione entro il 31 dicembre 1955.

Testo in vigore dal 19 luglio 1949 al 11 maggio 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-06-25;409~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari