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Sono estese alle costruzioni e ricostruzioni eseguite in base alla presente legge tutti i benefici tributari e fiscali e le altre agevolazioni concesse con i decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261, e 17 aprile 1948, n. 740. L'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e' estesa da dieci a venticinque anni decorrenti dalla data, della dichiarazione di abitabilita' purche' le costruzioni e ricostruzioni siano completate entro il 31 dicembre 1955. I benefici di cui al primo comma, sono estesi altresi' agli atti e contratti occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, fermi rimanendo i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, in quanto applicabili. I benefici e le agevolazioni previsti dal presente articolo sono applicabili anche alle abitazioni distrutte o danneggiate dagli eventi bellici che sono state ricostruite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 19 luglio 1949 al 13 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1949-06-25;409~art33 · fonte del testo

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