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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a corrispondere il prezzo dei materiali esistenti su area di fabbricati privati distrutti o danneggiati prelevati dagli Uffici del genio civile anteriormente al 26 gennaio 1945. Questi accertano a chi appartenevano i materiali, presumendo, nei casi dubbi, che l'appartenenza spetti a coloro che, all'epoca del prelevamento, erano proprietari dell'area su cui insistevano i materiali stessi. La determinazione del prezzo dei materiali e' fatta secondo le disposizioni dell'art. 80 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261. Per ottenere il pagamento dei materiali gli interessati devono presentare domanda al Genio civile entro il termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 19 luglio 1949 al 15 agosto 1950

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-06-25;409~art31 · fonte del testo

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