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L'art. 59 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e' modificato come appresso: "Quando il piano di ricostruzione e' attuato dal Ministero dei lavori pubblici spetta unicamente a questo, per affrettare la ricostruzione procedere a mezzo degli Uffici del genio civile alla espropriazione delle aree occorrenti ancorche' destinate all'edificazione, ricadenti, entro e fuori il perimetro dell'abitato, nei limiti dei piani di ricostruzione".

Testo in vigore dal 19 luglio 1949 al 15 gennaio 1952

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-06-25;409~art13 · fonte del testo

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