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E' istituito un fondo centrale di garanzia a cui saranno imputati, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, gli oneri derivanti dall'operativita' della garanzia statale prevista dalla presente legge. Il fondo centrale di garanzia ha personalita' giuridica e gestione autonoma ed e' amministrato da un comitato composto di cinque membri, dei quali due in rappresentanza del Ministero del tesoro, uno in rappresentanza del Consorzio di credito per le opere pubbliche, uno in rappresentanza degli altri istituti che operano nel settore ed uno in rappresentanza degli enti concessionari per la costruzione ed esercizio di autostrade. Il collegio sindacale del "Fondo" e' composto di tre membri, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro, degli istituti di credito operanti nel settore e degli enti concessionari suindicati. I membri del comitato e del collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro e durano in carica tre anni. Con lo stesso decreto viene nominato, tra i membri, il presidente dei suddetti organi. Il "Fondo" e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Testo in vigore dal 13 aprile 1968 al 1 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;382~art6 · fonte del testo

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