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[1]Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stipulare, ove occorra, speciali convenzioni con la Banca d'Italia e con gli altri due Enti finanziatori predetti.
[2]Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque siano incompatibili con quelle della presente legge.
[3]Ordiniamo che la presente, munita, del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a San Rossore, addi' 30 ottobre 1940-XIX
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - DI RBVEL
[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 23 novembre 1940 al 16 dicembre 2009
