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Agli effetti del 1° comma dell'articolo precedente, le delegazioni di sovraimposte comunali e provinciali, la annualita', i contributi e crediti verso Amministrazioni dello Stato, dovranno avere scadenze non eccedenti il quinquennio dalla data delle operazioni, e saranno computati con uno scarto sul loro valore attuale da determinarsi dagli organi centrali amministrativi del Consorzio predetto e da approvarsi dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.
Testo in vigore dal 23 novembre 1940 al 16 dicembre 2009
