Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1965 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Gli importi destinati al fondo di rotazione di cui al n. 4 dell'articolo 15 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono riservati per il 55 per cento ai lavoratori che intendano costruire l'alloggio, per il 25 per cento ai lavoratori che aspirino ad acquistare l'alloggio e per il 20 per cento a coloro che intendano provvedere al miglioramento e al risanamento dell'alloggio.

Testo in vigore dal 6 aprile 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-03-29;217~art5 · fonte del testo

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