Art. 2
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[1]Nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i consorzi amministrativi di esecuzione, di manutenzione o di contribuenza per opere idrauliche, idraulico-forestali, bonifica e irrigazione sono tenuti ad esibire gli atti costitutivi all'ufficio del Genio civile della Provincia, che li trascrive per estratto in apposito registro.
[2]Il Governo puo' dichiarare estinti i consorzi che non abbiano corrisposto a tale obbligo nel termine prescritto.
[3]Per i consorzi costituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge, la registrazione degli atti costitutivi e' promossa a cura dell'autorita' che provvede al riconoscimento dell'ente.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a San Rossore, addi' 26 aprile 1930 - Anno VIII
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Acerbo - Di Crollalanza - Mosconi.
[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 10 maggio 1930 al 22 dicembre 2008
