Art. 1
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[1]Per la concessione a Provincie, Comuni e consorzi di opere idrauliche e di sistemazione di bacini montani si applicano le norme vigenti per la concessione delle opere stesse ai consorzi di proprietari.
[2]Nel caso di concorrenza tra i consorzi di proprietari e gli enti pubblici anzidetti, restano ferme le disposizioni in vigore che attribuiscono ai consorzi di proprietari la preferenza nella concessione delle opere.
Testo in vigore dal 10 maggio 1930 al 22 dicembre 2008
