Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008. 103 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Previo accordo tra gli enti di riforma interessati, i terreni espropriati da un ente nel proprio comprensorio possono dallo stesso ente essere permutati anche con terreni che al momento della stipulazione appartengono all'espropriato nel comprensorio di un altro ente, I terreni acquisiti con tali permute devono, pero', essere immediatamente ceduti dall'ente permutante all'altro ente nei comprensorio del quale gli stessi terreni sono situati, e il relativo importo deve essere impiegato dall'ente che l'ha percepito nel piu' breve termine possibile e comunque nello stesso esercizio finanziario, nell'acquisto di altri terreni da assegnarsi ai contadini, secondo le norme dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-12-20;2377~art6 · fonte del testo
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