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[1]L'ultimo comma dell'art. 8 del Regio decreto-legge citato nel precedente art. 1 e' sostituito dal seguente: « Nei territori di cui ai precedenti commi saranno, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, adottate particolari norme per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge ».
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 24 luglio 1942-XX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - PARESCHI - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 9 settembre 1942 al 16 dicembre 2009
