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[1]Per il grano della produzione 1942 destinato alla selezione per seme ed esonerato dall'obbligo del conferimento all'ammasso, ai sensi del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1272, e del decreto Ministeriale 28 luglio 1936-XIV, e' concesso ai produttori, a carico del bilancio dello Stato, un premio fisso di L. 20 a quintale, oltre che la maggiorazione di prezzo nella misura e per i grani indicati nel precedente art. 1, indipendentemente dall'epoca della consegna del prodotto alle ditte selezionatrici.
[2]Il pagamento del suddetto premio e' subordinato alla presentazione del prescritto certificato di idoneita' rilasciato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e di un certificato dell'Ufficio provinciale dell'Ente economico della cerealicoltura, attestante che il quantitativo di grano da seme per il quale il premio viene richiesto, e' destinato alla selezione per seme.
[3]Restano fermi i premi di coltivazione e le integrazioni di prezzo dovuti ai produttori dalle ditte selezionatrici.
Testo in vigore dal 9 settembre 1942 al 16 dicembre 2009
