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In aggiunta alla maggiorazione di prezzo stabilita nel precedente art. 1, per i grani conferiti all'ammasso entro il 10 luglio 1942-XX, e' corrisposta la somma di L. 20 al quintale a titolo di rimborso di maggiori spese per l'accelerato conferimento.
Testo in vigore dal 9 settembre 1942 al 16 dicembre 2009
