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[1]A tutti i grani a maturazione precoce od a maturazione normale o tardiva, i quali vengono conferiti all'ammasso entro il 15 settembre 1942-XX, e' attribuita una maggiorazione di prezzo di L. 40 al quintale se prodotti nell'Italia meridionale e insulare e nelle provincie di Roma, di Littoria e di Frosinone, e di L. 20 al quintale se prodotti nel restante territorio del Regno.

[2]Il primo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1249, convertito, con modificazione, nella legge 12 febbraio 1942-XX, n. 191, e' abrogato.

Testo in vigore dal 9 settembre 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-07-24;978~art1 · fonte del testo

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