Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. 113 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Ai fini del finanziamento della parte di spese di ammodernamento non coperta dal contributo dello Stato, le quote di sovvenzione da mettere a disposizione del concessionario in applicazione dell'art. 3 della legge 7 marzo 1958, n. 237, potranno essere liquidate e vincolate in corso di esecuzione dei lavori e delle provviste per importi proporzionali agli stati di avanzamento, dalla cui data avranno decorrenza, redatti dall'Ufficio di vigilanza agli effetti della liquidazione del contributo accordato. Per i lavori e le provviste eseguiti alla data di pubblicazione della presente legge le quote di sovvenzione liquidabili avranno decorrenza dalla data di redazione di appositi stati di avanzamento riassuntivi della situazione di detti lavori e provviste eseguiti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-12-24;1130~art2 · fonte del testo
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