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Ai fini della liquidazione delle pensioni previste nel primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, modificato dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1949, n. 20, la Commissione di cui al terzo comma del medesimo art. 2, integrata con un ufficiale superiore medico designato dal Ministro per la difesa, esegue tutte le indagini ritenute necessarie per il riconoscimento della causa che dette luogo alla mutilazione, all'invalidita' o alla morte delle persone indicate nel citato art. 1 e si pronuncia, con motivato parere, in base agli elementi raccolti.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1950 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-10-21;990~art1 · fonte del testo

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