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[1]L'art. 7 della legge 15 maggio 1939-XVII, n. 748, e' sostituito dal seguente:
[2]«Il posto di Vicecapo dell'Ufficio cifra (grado 9°, gruppo B) previsto dalla tabella V allegata al Regio decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992, e' soppresso ed e' aumentato nella stessa tabella un posto di aiutante dell'Ufficio crittografico (grado 9°, gruppo C), che, nella prima attuazione della presente legge, potra' essere conferito a scelta del Ministro fra il personale civile e militare di ruolo, in servizio presso Amministrazioni dello Stato, che, a giudizio unanime del Consiglio di amministrazione, possieda tutte le qualita' necessarie all'espletamento delle funzioni inerenti al posto medesimo e che abbia un'anzianita' complessiva di servizio effettivo di ruolo di almeno venti anni, di cui almeno cinque nell'Africa Italiana, dei quali due presso uffici postali e telegrafici.
Testo in vigore dal 28 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
