Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1961 al 22 dicembre 2008. 150 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: In base al decreto di cui all'articolo 1, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la Cassa depositi e prestiti puo' disporre, contestualmente al provvedimento di concessione del mutuo, la somministrazione fino ai due terzi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51. Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti, assumendo i poteri del Consiglio di amministrazione, puo' deliberare e concedere i mutui di cui al comma precedente, purche' il loro importo autorizzato non superiore lire 30.000.000. I provvedimenti cosi' adottati saranno comunicati al Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla emissione di essi. Con la domanda di somministrazione, i Comuni e le Province interessati possono chiedere che la tassa di concessione governativa, dovuta sul provvedimento di concessione del mutuo, sia trattenuta sull'importo della erogazione e versata dalla Cassa depositi e prestiti alla competente Amministrazione finanziaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-03-14;174~art3 · fonte del testo
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