Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1970 al 9 ottobre 2010. 141 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali di complemento dei servizi automobilistico, commissariato, amministrazione e sanitario dello Esercito che furono esclusi dal beneficio della legge 16 novembre 1962, n. 1622, relativa all'immissione nel "Ruolo speciale unico" delle Armi di cavalleria, fanteria, artiglieria e genio e che alla data del 31 dicembre 1968 abbiano prestato, anche in piu' riprese, almeno quindici anni di servizio effettivo ed alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti, permangono, a domanda, in detta posizione, fino al raggiungimento dei limiti di eta' previsti dalla legge 10 aprile 1954, n. 113, tabella 1, e successive modificazioni. Se gia' collocati in congedo, ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, gli ufficiali predetti sono richiamati in servizio. La domanda di trattenimento in servizio dovra' essere presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-05-11;289~art3 · fonte del testo
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